Nuovi LEA: l’entrata in vigore potrebbe essere anticipata al 1° dicembre 2024

Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova bozza di Decreto Tariffe, convocando il tavolo tecnico di discussione per il prossimo 12 novembre

Dopo quasi 8 anni (saranno raggiunti a gennaio 2025) di attesa, il Nuovo Nomenclatore potrebbe essere pronto a entrare in vigore, consentendo così anche l’operatività dei “nuovi” LEA, che continuano a essere appellati così nonostante risalgano – appunto – a un Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri risalente al 12 gennaio 2017.

Con una nota del 6 novembre scorso il Ministero della Salute ha condiviso con il tavolo tecnico di lavoro, di cui fanno parte anche i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, una nuova bozza del Decreto Tariffe, che revisiona e aggiorna i tariffari della specialistica ambulatoriale e della protesica, fermi rispettivamente al 1996 e al 1999.

Alcune delle novità vanno a toccare dalla Procreazione medicalmente assistita (PMA), alla consulenza genetica, fino a prestazioni di elevatissimo contenuto tecnologico come l’adroterapia o di tecnologia recente come l’enteroscopia con microcamera ingeribile e la radioterapia stereotassica. E ancora, dagli ausili informatici e di comunicazione (inclusi i comunicatori oculari e le tastiere adattate per persone con gravissime disabilità) agli apparecchi acustici a tecnologia digitale, attrezzature domotiche e sensori di comando, fino ad arti artificiali a tecnologia avanzata e sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo.

LE NOVITÀ DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Il nuovo tariffario, che passa dalle 1.702 prestazioni del 1996 alle attuali 2.108, è frutto del percorso fatto da un Gruppo di lavoro dedicato, che ha raccolto anche importanti indicazioni da società scientifiche e associazioni di categoria del settore sanitario. Dal punto di vista metodologico, dunque il Nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale è originato dalle proposte formulate dalle regioni, dalle società scientifiche e da soggetti ed enti operanti nell’ambito del SSN, relative all’inserimento di nuove prestazioni (la maggior parte delle quali rappresenta un trasferimento dal regime di Day-Hospital o Day-Surgery), alla modifica di prestazioni precedentemente incluse o alla soppressione di prestazioni ormai obsolete.

Il nuovo Nomenclatore contiene elementi di forte innovazione, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni ormai obsolete. Il Gruppo di lavoro ha tenuto conto che numerose procedure diagnostiche e terapeutiche, considerate nel 1996 quasi “sperimentali” o eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito ambulatoriale.

In molti casi, quali ad esempio le visite specialistiche o gli esami di diagnostica per immagini degli arti, la definizione generica già presente è stata modificata specificandone il contenuto, nelle fattispecie introducendo la disciplina o individuando il segmento corporeo. Il risultato è che il Nuovo Nomenclatore include prestazioni che, seppure già erogate in vigenza del precedente decreto, sono descritte o organizzate
diversamente.

Il documento riporta, per ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o indicazioni per il medico, con l’intento di guidare la prescrizione verso una maggiore appropriatezza.

PMA, NIPT E GENETICA MEDICA

Per quanto riguarda le prestazioni principali della PMA, sono state adottate le tariffe applicate dalla Regione Emilia-Romagna che comprendono la remunerazione di tutti i cicli del percorso delle coppie assistite, tenendo anche in considerazione l’inclusione del reperimento dei gameti ed il relativo monitoraggio, prevedendo una necessaria integrazione tariffaria, alla luce anche delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico sulla PMA del 28 marzo 2022, sulle seguenti prestazioni: Agoaspirazione dei follicoli, Fecondazione in vitro con o senza ICSI (omologa), Trasferimento embrioni.

Per quanto riguarda la genetica segnaliamo preliminarmente che il tariffario della specialistica ambulatoriale prevede la voce “G2.07 ANALISI CITOGENETICA PRENATALE. Ricerca aneuploidie dei cromosomi 13, 18, 21, X e Y. Qualunque metodo”.  Dalle ultime indicazioni che SIGU ha ricevuto dal ministero pare non sarà possibile utilizzare il codice relativo alla ricerca delle aneuploidie cromosomiche in epoca prenatale. Non sono state inserite nemmeno le prestazioni necessarie per il test di diagnosi preimpianto per la PMA.

Il tariffario, come denunciato da SIGU, Società Italiana di Genetica Umana, NON include le prestazioni relative ai testi NGS (sequenziamento genoma ed esoma). 

LE NOVITÀ PER AUSILI E PROTESI

L’attuale Nomenclatore tariffario per ausili e protesi (quello del 199) include in un unico sia dispositivi su misura sia quelli in serie predisposti. In particolare, i primi sono definiti come “[…] quelli costruiti singolarmente sulla base della prescrizione medica per essere applicati ed utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure e/o calchi anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti o componenti di serie.”. I secondi, invece, sono “[…] quelli con caratteristiche polifunzionali costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che comunque necessitano di essere individuati e personalizzati tramite modifiche, successivamente adattati secondo la prescrizione del medico, per soddisfare una esigenza specifica del paziente cui sono destinati”.

Il Nuovo Nomenclatore modifica tale approccio stabilendo che si definiscono "su misura" i dispositivi fabbricati appositamente in base alla prescrizione redatta da un medico specialista. I dispositivi fabbricati con metodi di fabbricazione continua o in serie che devono essere successivamente adattati, per soddisfare una specifica esigenza dell’assistito mediante una necessaria personalizzazione attestata dal medico, non sono considerati "su misura". In base a tale inquadramento, si è stabilito di trasferire alcuni dispositivi in serie, inclusi e descritti nell’Elenco 1 del precedente Nomenclatore, nel nuovo Elenco denominato “Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato”.

Alla luce di questo, le tre macro-categorie che compongono il Nuovo Nomenclatore sono ossia i dispositivi-base, gli aggiuntivi (componenti per la modifica/integrazione funzionale della configurazione standard) e le riparazioni (parimenti prescritte dagli specialisti con un prodotto).

La revisione dell’Elenco 1 relativo ai dispositivi “su misura” operata dal DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, ha portato il numero dei dispositivi in esso contenuto da 1.315 a 1.063 e ha comportato una diminuzione sensibile del numero di prodotti (200) e più contenuta di aggiuntivi (314) e riparazioni (549). Da sottolineare anche che è stato introdotto un numero esiguo di dispositivi totalmente nuovi (ad esempio alcune ortesi degli arti inferiori o la classe di ausili per la terapia circolatoria), mentre la maggior parte delle innovazioni inserite riguarda le componenti realizzate con «nuovi» materiali. Negli ultimi anni, infatti, si è ampliata notevolmente la gamma di materiali tecnologicamente avanzati, utilizzabili per la costruzione, in particolare, delle protesi ortopediche.

Dal punto di vista metodologico, è stata aggiornata e maggiormente articolata la descrizione delle componenti principali che costituiscono un prodotto. In tal modo è stato reso possibile specificare e dettagliare i materiali e le caratteristiche degli aggiuntivi da utilizzare per garantire un prodotto di buona qualità e una tariffa congrua con il valore dei materiali utilizzati.

TEMPISTICHE DI OPERATIVITÀ

Secondo quanto previsto dall’Art. 5 della bozza di Decreto, il provvedimento entrerà in vigore dal 1° dicembre 2024, anticipando quindi la data prevista del 1° gennaio 2025.

Le prescrizioni emesse entro il 30 novembre 2024, sia di specialistica ambulatoriale che di protesica, sono erogabili con le relative tariffe entro e non oltre il 31 luglio 2025.
Le prescrizioni emesse entro il 30 novembre 2024 relative a codici e prestazioni, anche in esenzione, contenute nel precedente elenco della specialistica ambulatoriale (del 1996) e nei cataloghi regionali, conservano la validità definita dalle vigenti norme regionali, ai fini della prenotazione.
Decorse le scadenze del 31 luglio 2025, le relative prescrizioni mediche dematerializzate sono invalidate automaticamente nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria.

A partire dal 1° dicembre 2024 le ricette mediche specialistiche prescritte in tutte le regioni e province autonome ovvero dai medici SASN possono essere emesse esclusivamente con riferimento ai codici del nomenclatore della specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017.
La validità delle ricette emesse dal 1° dicembre 2024 è stabilita in massimo 180 giorni dalla data di prescrizione, fatte salve eventuali scadenze inferiori definite a livello regionale. La ricetta conserva la propria validità fino alla data di effettiva erogazione se le prestazioni sono prenotate entro la scadenza dei 180 giorni.

La copertura finanziaria stimata per i nuovi tariffari è di 502,3 milioni di euro per la specialistica ambulatoriale e di 47,6 milioni di euro per la protesica, per un totale di 549,9 milioni di euro. Un impatto che si discosta di circa 150 mln rispetto alla versione approvata nel 2023. Come anticipato, ora l’approvazione spetta alla Conferenza Stato-Regioni.

 

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