Nuovi congedi parentali

Il Consiglio dei Ministri ha recepito una direttiva europea sulla conciliazione tra vita e lavoro, in attesa di essere approvata dal Presidente Mattarella e diventare operativa

Su proposta del ministro del Lavoro Andrea Orlando e della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il Consiglio dei Ministri ha approvato nelle scorse settimane lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. L’obiettivo è quello di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare.

​Lo schema di D.Lgs. prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile siano tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017. Il suddetto comma stabilisce che “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

Il testo completo del D.Lgs. è disponibile a questo link.

TUTTE LE NOVITÀ INTRODOTTE

Le novità principali introdotte dal provvedimento sono state sintetizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale in alcune semplici slide (clicca qui per la versione completa).

Le riassumiamo di seguito, per punti:

  • entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino;
  • aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali;
  • al congedo parentale per un periodo totale complessivo di 6 mesi si aggiunge un ulteriore periodo dì tre mesi trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa l’indennità del 30% della retribuzione;
  • aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori (anche adottivi e affidatari) possono usufruire del congedo parentale, con indennità pari al 30% della retribuzione;
  • esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;
  • come anticipato, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile devono dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

IL COMMENTO DEI MINISTRI

“Un passo importante per coniugare meglio i tempi di vita e i tempi di lavoro. – Ha dichiarato il ministro Orlando attraverso i suoi canali social – Il recepimento della direttiva europea permetterà di avere un sostegno economico per i congedi parentali per tutte le famiglie con figli fino a 12 anni. I benefici saranno accessibili anche ai genitori soli e ai lavoratori autonomi”. “Abbiamo visto in particolare nell’ultimo periodo – ha aggiunto Orlando – come la coniugazione dei tempi di vita e di lavoro sia spesso uno dei motivi di uscita dal mondo del lavoro da parte delle donne. Questo provvedimento vuole essere un primo passo nella direzione giusta, consapevoli che le risorse da investire molte di più”.

“Buone notizie – ha commentato attraverso una nota la ministra per le Disabilità Erika Stefani – per i lavoratori che hanno figli con disabilità. Il provvedimento relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza, approvato in Consiglio dei Ministri, chiarisce infatti l’obbligo da parte del datore di lavoro (pubblico o privato) a riconoscere priorità di lavoro agile per chi ha figli con disabilità, escludendo qualsiasi limite di età. Inoltre ci sono novità per i caregiver, ai quali si riconosce ora la stessa priorità dei lavoratori che hanno figli con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Siamo soddisfatti che si sia posta più attenzione e fatto un chiarimento normativo utile a tutelare i diritti di chi lavora prendendosi cura di persone con disabilità”.

L’OPTERATIVITÀ

Si ricorda che, per divenire operativo, un Decreto Legislativo come questo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, dev’essere emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Se non diversamente stabilito, entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

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