Con il Messaggio del 28 dicembre l’Istituto recepisce l’entrata in vigore della Legge 215/2021 e il relativo limite di reddito da attività lavorativa per chi richiede l’assegno
Con il Messaggio n. 4689 del 28 dicembre 2021 l’INPS torna sui suoi passi e chiarisce i parametri di accesso all’assegno mensile d’invalidità.
A seguito della grande polemica suscitata con il Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, secondo il quale – sulla base dell’interpretazione di una sentenza della Corte di Cassazione – l’inattività lavorativa sarebbe stata una condizione necessaria per l’assegnazione dell’assegno mensile d’invalidità, infatti, in fase di conversione del cosiddetto Decreto Fisco-Lavoro (DL 146/2021), il legislatore è intervenuto con una modifica della normativa di riferimento (Legge 118/1971), al fine di revisionare i criteri che un cittadino deve rispettare per avere accesso al contributo.
L’articolo 12-ter del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – si legge nel Messaggio 4689 – inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971.
“Il requisito dell’inattività lavorativa – recita l’Art. 12-ter – previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13”.
Alla luce di questa modifica, a decorrere dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della Legge 215/2021, di conversione del citato decreto), il diritto alla liquidazione dell’assegno mensile di invalidità – per i cittadini con invalidità compresa tra i 74 e il 99% – sarà riconosciuto anche al soggetto richiedente che svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a 4.931 euro.
Il Messaggio del 28 dicembre, a scanso di equivoci, comunica che, alla luce dell’attuale assetto normativo, il precedente Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 deve intendersi superato.
Le domande presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del Messaggio dello scorso ottobre saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.
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