Ecco i chiarimenti operativi sull’assenza equiparata al ricovero e sui certificati durante isolamento e quarantena da marzo 2020. La copertura economica è prevista “nei limiti delle risorse assegnate”
L’INPS riconoscerà retroattivamente la tutela ai lavoratori dipendenti che si sono assentati dal lavoro in quanto “soggetti fragili”, impossibilitati allo smart working e troppo a rischio rispetto al potenziale contagio del Covid-19. Chi si è assentato dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 sarà tutelato con l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero, che quindi garantisce l’impossibilità di essere licenziati per tale assenza. Inoltre è prevista una copertura economica, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.
IL MESSAGGIO INPS
Come abbiamo già avuto modo di vedere, il Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) è intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al citato articolo 26 del DL n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.
Ora, con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 l’INPS ha illustrato, in dettaglio, riprendendo in parte quanto già comunicato dal Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, tutte le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili”, riprendendo anche quanto previsto dal succitato Art. 26.
TUTELA PER I LAVORATORI “FRAGILI”
In merito all’estensione temporale dell’assenza equiparata al ricovero ospedaliero, mentre per il 2020 il termine inizialmente previsto era stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (ai sensi del c.d. Decreto Agosto, e successiva conversione), per il 2021 la Legge di Bilancio aveva previsto l’estensione per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, con termine ulteriormente prorogato poi dal DL Sostegni fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
Ne consegue – si legge nel testo del Messaggio – che viene estesa la suddetta tutela fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.
L’importantissima novità introdotta dall’INPS, dunque è rappresentata dal fatto che sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza. Viene quindi a essere coperto, in maniera retroattiva, il periodo lasciato originariamente senza tutela – compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2020 – di cui Osservatorio Malattie Rare aveva già sottolineato la criticità.
TUTELA DELLA QUARANTENA
In merito alla tutela della quarantena, il Decreto Cura Italia, e successive modificazioni, avevano originariamente previsto per il 2020 l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa. Tuttavia, già dalla prima applicazione della norma erano emersi molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) ai fini del tracciamento dei contagi, specie nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria.
Alla luce delle criticità rilevate, con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2021 è stato stabilito che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.
Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero del Lavoro, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020 le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Il testo completo del Messaggio n. 1667, con tutti i dettagli, è disponibile a questo link.
STANZIAMENTI PREVISTI
Per quanto attiene agli stanziamenti, destinati a coprire non solo i periodi di malattia dei lavoratori fragili ma anche tutti i periodi di quarantena o isolamento fiduciario di qualsiasi lavoratore, indipendentemente dall’eventuale riconoscimento d’invalidità grave, la normativa ha disposto un limite di spesa per l’anno 2020 pari – a seguito dei diversi adeguamenti intervenuti nel corso del medesimo anno – a complessivi 663,1 milioni di euro.
In seguito, l’Art. 1 comma 482 della Legge di Bilancio 2021, come abbiamo già scritto qui, ha stabilito uno stanziamento di bilancio pari a 282,1 milioni di euro per l’anno 2021 esclusivamente per la tutela dei lavoratori “fragili”, non prevedendo finanziamenti per le ulteriori tutele. Pertanto, tutte le misure di cui all’articolo 26 sono configurate a tetto di spesa e cessano di produrre effetti al raggiungimento degli importi stanziati.
AGGIORNAMENTO: MESSAGGIO INPS N. 2842 DEL 6/08/2021
Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 l'INPS ha fornito ulteriori informazioni sulla "Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19". Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili” - si legge nel Messaggio - si procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e a 282,1 milioni di euro per l’anno 2021). La prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021. Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe. Il testo completo del Messaggio è disponibile a questo link.
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