Stampa
modello ISEE

Il chiarimento è stato fornito dal presidente Tridico alla FISH. Tuttavia permangono aspetti poco chiari della relazione ufficiale

Nel processo di revisione della procedura di riconoscimento dell’invalidità e delle prestazioni economiche a essa connesse non saranno toccate in alcun modo le indennità di accompagnamento. È quanto emerge dagli esiti dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il presidente di FISH, Vincenzo Falabella, e il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico.

La precisazione viene a seguito di una preoccupazione che anche lo Sportello Legale di OMaR aveva messo in luce nei giorni scorsi, sollevata da un passaggio contenuto nella Relazione annuale 2021, presentata alla Camera, che esplicitava: “[…] Nel medio periodo, poi, sarebbe necessario rivedere l’assegno di accompagnamento, modulandolo sul reddito e affiancando al contributo economico dei servizi di cura e assistenza alla persona”.

In particolare, ha fatto sapere Falabella: “la Federazione ha ottenuto la rassicurazione che in alcun modo l’assegno di accompagnamento sarà rivisto, modulandolo sul reddito; proprio perché secondo quanto ha stabilito di recente il Consiglio di Stato l’indennità di accompagnamento esula dalla nozione di reddito ai fini del calcolo ISEE”.

Il riferimento utilizzato dal presidente FISH è di natura giurisprudenziale, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 07850 del 10 dicembre 2020, la quale dando ragione all’associazione Prima gli ultimi, ricorrente contro il Comune di Parma, richiama ancora una volta che l’indennità di accompagnamento, al pari delle altre indennità con la medesima finalità, non può essere valutata come un reddito, in quanto essa “unitamente alle altre forme risarcitorie serve non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica […] situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”. “Tali indennità – recita ancora la Sentenza – o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio […] non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subìta da chi richiede la prestazione assistenziale e possiede i requisiti per accedervi”.

Già in precedenza la Sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2016, in uno dei suoi passi più significativi, aveva sottolineato che “[…] l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la “capacità selettiva” dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile”.

Chiarita l’illegittimità di far pesare l’indennità di accompagnamento nel computo del reddito a fini ISSEE, c’è tuttavia un altro passaggio critico della Relazione INPS, che abbiamo già avuto modo di evidenziare. Quest’ultimo sottolinea come […] in un’ottica di circoscrizione della spesa assistenziale, la nozione di prova dei mezzi va necessariamente ampliata per considerare non solo le prestazioni riconosciute sulla base delle condizioni economiche del beneficiario ma anche quelle il cui diritto scaturisce dall’accertamento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa. In questi casi, la prova dei mezzi va riferita ad un deficit afferente alle condizioni di salute, come nel caso delle pensioni e delle indennità di accompagnamento agli invalidi civili, nonché dei trattamenti pensionistici di guerra”.

Ciò che non emerge dal bilancio dell’incontro tra FISH e INPS, e che ci preoccupa non poco, è il richiamo a tutte le altre prestazioni economiche legate al riconoscimento dell’invalidità civile, citate invece dalla Relazione INPS. Parliamo dell'assegno di invalidità civile, destinato ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta (invalidità compresa tra il 74% e il 99%), e la pensione d'invalidità, indennità riconosciuta invece ai cittadini in età lavorativa - dai 18 ai 67 anni - con invalidità riconosciuta al 100%. Se mai assegno o pensione d'invalidità dovessero andare a impattare sul calcolo del reddito ai fini ISEE questo andrebbe, a cascata, a compromettere altre agevolazioni e benefici a propria volta vincolati all’ISEE, tra qui, solo per fare un esempio, quella per i figli a carico o per il personale di assistenza personale (badanti).

Ricordiamo infine che questo processo di revisione della procedura dell’invalidità civile, pensato chiaramente “in ottica di circoscrizione della spesa assistenziale” prevede anche un percorso di accentramento e di semplificazioni delle commissioni valutatrici. Un provvedimento, come analizzato in questo approfondimento, che potrebbe penalizzare ulteriormente le persone con malattia rara. Oppure essere una preziosa occasione per rivedere completamente le tabelle del 1992, strutturandole sulla base dell’elenco delle malattie rare e croniche previste dai LEA.
La proposta dell’Osservatorio Malattie Rare prevede infatti la predisposizione di un database  all’interno del quale riportare codice di esenzione, ICD9, classe funzionale, condizione clinica, specialista di riferimento e percentuale fissa di invalidità là dove possibile (specie ove presente una condizione genetica), oppure congrua forbice di percentuali applicabili. Senza dimenticare una nota sulla non rivedibilità delle malattie su base genetica. Se davvero l’INPS vuole razionalizzare le risorse può iniziare a non richiamare inutilmente a visita tutte quelle persone che, sappiamo benissimo, non guariranno mai.

 

 

Leggi anche

Invalidità civile, dall’Inps l’ipotesi temuta: gli importi potrebbero essere vincolati al reddito

Questo sito utilizza cookies per il suo funzionamento. Maggiori informazioni