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Disabilità e permessi in tempo di Covid, gli aggiornamenti di gennaio 2021

Anche se le revisioni sono in ritardo i benefici restano validi: riduzione orario lavorativo, 3 giorni mensili di congedo, prolungamento del congedo parentale e riposi orari alternativi, congedo straordinario

L’INPS, con il Messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021, ha fornito i chiarimenti per i lavoratori che presentano, per la prima volta o in revisione, la domanda per i benefici previsti per i portatori di handicap grave, dopo la scadenza del verbale per handicap e prima della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
La comunicazione chiarificatrice è giunta in risposta a un incremento importante della ricezione da parte dello stesso Istituto di richieste di indennità e agevolazioni prima della conclusione dell’accertamento sanitario di revisione, legato certamente all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19.
I benefici richiesti e a cui il messaggio si riferisce sono: i permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6 della legge n. 104/1992, ovvero la riduzione dell’orario lavorativo o tre giorni mensili di congedo per i lavoratori con handicap, e le misure di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n.151/2001, ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario.

LE REGOLE PER I LAVORATORI GIÀ TITOLARI DEI BENEFICI

Nel messaggio l’Istituto ricorda che, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge n. 114/2014, nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica (n.d.r. nel periodo che intercorre tra la scadenza della prestazione e la visita di accertamento, già prenotata), i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Tale disposizione è stata attuata anche grazie alle istruzioni fornite dalla Circolare INPS n. 127 dell’8 luglio 2016 che riconosce valido il verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione e, pertanto, i lavoratori già titolari dei benefici possono continuare ad usufruirne anche prima della conclusione del procedimento di revisione.

LE REGOLE PER I LAVORATORI CHE PRESENTANO PER LA PRIMA VOLTA LA DOMANDA

La situazione è diversa per i lavoratori in possesso di un verbale per handicap grave in corso di validità che non hanno mai richiesto i benefici previsti dalla legge e che, dunque, presentano per la prima volta la domanda tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario di revisione.
Il messaggio chiarisce che in questo caso i lavoratori richiedenti non godono di diritti già acquisiti e la loro domanda viene accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Se all’esito dell’accertamento sanitario di revisione viene confermato lo stato di disabilità grave, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, la domanda è accolta con decorrenza dalla data di presentazione della stessa.
Se invece non viene confermata la disabilità grave, si procede al recupero del beneficio fruito.

In virtù dei chiarimenti forniti con il messaggio del 13 gennaio, spetta alle strutture territoriali dell’INPS riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite, relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto.

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